(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 179 del 7 dicembre 2011) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Finalita' e principi generali 
 
    1. La  Regione  Emilia-Romagna,  con  la  presente  legge  e  con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo di
elevare il livello  di  qualita'  dell'azione  amministrativa  e  dei
processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a: 
      a) sviluppare la qualita' degli atti normativi; 
      b)  conseguire  concreti  risultati  di   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi; 
      c) sviluppare ulteriormente la  semplificazione  degli  assetti
organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione  statali
e regionali in materia e con  gli  obiettivi  di  contenimento  della
spesa; 
      d) dare piena  esplicazione  al  principio  di  sussidiarieta',
anche al fine di garantire la reciproca  soddisfazione  nel  rapporto
tra cittadini, imprese e istituzioni; 
      e)  dare  piena  esplicazione  ai  criteri  di  appropriatezza,
necessita',  adeguatezza  e  proporzionalita'  con   l'obiettivo   di
garantire la  semplicita'  dei  rapporti  tra  cittadini,  imprese  e
istituzioni. 
    2.  A  fondamento  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  con
riferimento alla qualita' degli atti normativi, sono posti i seguenti
principi: 
      a) la piu'  estesa  applicazione  dei  principi  costituzionali
espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del
pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della  Regione  e  delle
esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonche'
del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione  secondo
le esigenze del sistema territoriale; 
      b) la puntuale  analisi  delle  interrelazioni  tra  i  diversi
livelli  di  produzione  normativa,  al  fine   di   contribuire   al
superamento  della  frammentarieta'  del  quadro  normativo  ed  alla
chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del  sistema  delle  fonti
nazionali e dei principi comunitari; 
      c) l'applicazione  dei  meccanismi  di  valutazione  preventiva
degli effetti di proposte normative  ricadenti  sulle  attivita'  dei
cittadini  e  delle  imprese  e  sul  funzionamento  della   pubblica
amministrazione   regionale   e   locale,   secondo   la   disciplina
dell'analisi di  impatto  della  regolamentazione  (AIR),  introdotta
dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale; 
      d)  l'introduzione  sistematica  negli  atti  normativi   delle
clausole   valutative   e   dell'analisi   costi-benefici   per    la
verificabilita'   concreta   dei   risultati   conseguiti   dall'atto
normativo, anche attraverso la misurazione degli oneri amministrativi
(MOA); 
      e)  l'impegno  a  valutare  l'applicazione   di   provvedimenti
nazionali  e  comunitari  che  consentano  di   apportare   ulteriori
snellimenti alle procedure in atto. 
    3.  A  fondamento  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  con
riferimento alla qualita' dei procedimenti amministrativi, sono posti
i seguenti principi: 
      a) la piena  esplicazione  degli  istituti  di  semplificazione
dell'azione amministrativa, a tutela  della  certezza,  rapidita'  ed
efficacia dei procedimenti, preservando la qualita' delle prestazioni
e le istanze di partecipazione al procedimento; 
      b)   l'armonizzazione   e   l'uniformita'    delle    procedure
amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto
di  cittadini  e  imprese  ad  una  azione  amministrativa  efficace,
tempestiva, semplice; 
      c) la piena applicazione  dei  principi  di  responsabilita'  e
trasparenza dell'attivita' amministrativa; 
      d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e
delle stesse strutture organizzative dei  vari  livelli  del  sistema
amministrativo    regionale    e    locale    all'obiettivo     della
semplificazione, con la progressiva e  completa  responsabilizzazione
dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni; 
      e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione  e
cooperazione tra lo Stato e la  sua  amministrazione  decentrata,  le
Regioni e le autonomie locali, per superare  la  frammentarieta'  nel
sistema multilivello; 
      f)  l'adozione  sistematica  delle  tecniche  e  delle   misure
finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi
imposti  dall'Unione  europea  e,  specialmente,  delle   misure   di
semplificazione  amministrativa  per  le   imprese,   attraverso   la
misurazione  degli  oneri  amministrativi  (MOA)  e   l'adozione   di
specifici  «Piani  di  riduzione  degli  oneri»,  in   raccordo   con
l'amministrazione statale e gli enti locali. 
    4.  Nell'attuazione  degli  obiettivi  della  presente  legge  e'
perseguita la piu' ampia  informatizzazione  dei  procedimenti  e  la
realizzazione di un  sistema  di  interoperabilita',  quale  riflesso
dell'unicita' dell'azione amministrativa.  La  Regione  valorizza  lo
sviluppo degli strumenti informatici e  di  interconnessione  fra  le
amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al
fine di favorire processi di dematerializzazione.